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La finanziaria 2006 ha introdotto la possibilità di destinare una quota pare al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno della ONLUS già nella prossima dichiarazione dei redditi (periodo d'imposta 2005-2006-2007). Nella fase di compilazione della denuncia dei redditi, sui mod. 730, sul modello unico e CUD, il contribuente avrà la facoltà di destinare il 5 per mille dell'imposta:
In dichiarazione ci sarà una doppia casella. Per devolvere il 5 per mille ad ADISCO basterà indicare nella prima casella il CODICE FISCALE DELL'ASSOCIAZIONE ADISCO NAZIONALE: 96309810586
ONLUS e Volontariato
Ricerca scientifica e Università
Ricerca Sanitaria
Attività sociali svolte dal comune residenziale
In dichiarazione ci sarà una doppia casella. Per devolvere il 5 per mille ad ADISCO basterà indicare nella prima casella il CODICE FISCALE DELL'ASSOCIAZIONE ADISCO NAZIONALE: 96309810586
Questa scelta non comporterà alcun aggravio delle imposte da versare e non sostituirà e mai sostituirà l'8 per mille alla Chiesa Cattolica e alle altre confessioni religiose. Ringraziamo tutti coloro che vorranno sostenerci anche attraverso questa forma di contributo, che non costerà nulla ma sarà molto importante per sostenere la nostra associazione.
RIFERIMENTI C/C
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Ag. Roma 25 _ Viale Parioli, 39/b 00198 Roma
IBAN IT 79 G 05696 03225 000004061X32
*Dal 1° gennaio 2015 è aumentato l'importo massimo sul quale spetta la detrazione, pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Fino al 31 dicembre 2014, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle ONLUS potevano scegliere di fruire della detrazione dall'Irpef nella misura del 26% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro. Con il Decreto di Stabilità, all'art. 15, vengono sostituite le parole: «per importo non superiore a 2.065 euro annui» con: «per importo non superiore a 30.000 euro annui». Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. È necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o bancario o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari.
Per quanto riguarda la deduzione delle erogazioni delle imprese (Art.100 c.2] lettera h] D.P.R. 917/86 Oneri di utilità sociale) - (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera), a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette potevano dedurre (fino al 31 dicembre 2014) dal reddito di impresa un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato. Con il Decreto di Stabilità, all'art. 100, vengono sostituite le parole: «per importo non superiore a 2.065,83 euro annui» con: «per importo non superiore a 30.000 euro». Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
Fino al 31 dicembre 2014, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle ONLUS potevano scegliere di fruire della detrazione dall'Irpef nella misura del 26% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro. Con il Decreto di Stabilità, all'art. 15, vengono sostituite le parole: «per importo non superiore a 2.065 euro annui» con: «per importo non superiore a 30.000 euro annui». Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. È necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o bancario o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari.
Per quanto riguarda la deduzione delle erogazioni delle imprese (Art.100 c.2] lettera h] D.P.R. 917/86 Oneri di utilità sociale) - (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera), a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette potevano dedurre (fino al 31 dicembre 2014) dal reddito di impresa un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato. Con il Decreto di Stabilità, all'art. 100, vengono sostituite le parole: «per importo non superiore a 2.065,83 euro annui» con: «per importo non superiore a 30.000 euro». Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.